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Statuto della Federazione Italiana dei Club UNESCO
TITOLO I
Articolo 1
É costituita fra i Club Amici dell’UNESCO (che aderiscono al presente Statuto) una organizzazione nazionale denominata FEDERAZIONE
ITALIANA DEI CLUB UNESCO”, d’ora in avanti identificata come “FEDERAZIONE”.
Articolo 2
La Federazione ha sede presso il Segretario Generale pro tempore
Articolo 3
La Federazione non ha scopo di lucro. La Federazione non si identifica con alcuna ideologia politica o confessionale.
Articolo 4
La Federazione si propone:
• di diffondere, attraverso le attività dei suoi membri, i principi della comprensione internazionale, in conformità con gli ideali e l’azione
dell’UNESCO. assumendo le opportune iniziative nei campi dell’educazione, delle scienze, della cultura e dell’informazione in ambito
scolastico ed extra-scolastico;
• di stabilire relazioni con organizzazioni consimili di altri paesi, al fine di favorire la reciproca conoscenza e l’azione comune;
• di promuovere la costituzione di club UNESCO, facilitandone e coordinandone l’attività;
• di farsi garante presso la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO che le iniziative promosse dai singoli club siano conformi agli
ideali dell’UNESCO di cui portano il nome, impedendo qualsiasi abuso della sigla dell’UNESCO;
Articolo 5
Per il perseguimento dei fui dell’art. 4 potranno essere promosse dalla Federazione forme di intesa con i Ministeri competenti nonché
autorità regionali e locali.
La Federazione realizza le sue finalità attraverso tutti i mezzi idonei, e in particolare:
• raccolta, diffusione e produzione di materiale di documentazione a carattere nazionale ed internazionale
• organizzazione di incontri, seminari, scambi culturali, specie fra i giovani di diverse nazionalità.
TITOLO II
Articolo 6
Compongono la Federazione:
Membri effettivi: i Club UNESCO regolarmente costituiti, previa ammissione deliberata del Consiglio Direttivo della Federazione secondo
le modalità di cui all’art. 7.
Membri associati: le Scuole Associate all’UNESCO.
Membri onorari: Persone o Enti che, a giudizio del Consiglio Direttivo, abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti della
Federazione, o che per la loro azione, abbiano particolarmente contribuito alla realizzazione degli ideali dell’UNESCO. Essi non sono
tenuti al pagamento della quota associativa.
Membri benemeriti: Persone o Enti che abbiano recato alla Federazione rilevanti contributi.
Corrispondenti stranieri: il Consiglio Direttivo può decidere l’ammissione a tale titolo di soggetti stranieri che desiderino stabilire con la
Federazione italiana rapporti permanenti.
Articolo 7
Acquisizione della qualità di membri
• la qualità di membro effettivo si acquista al seguito della approvazione da parte del Consiglio Direttivo del progetto di Atto costitutivo del
Club e del programma di lavoro.
• l’atto Costitutivo deve essere conforme allo statuto dei Club UNESCO proposto dalla Federazione.
• Il Club verserà una quota associativa annuale secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
• In linea di massima dovrà esistere un solo club per città, con possibilità di divisione in più sessioni, ove la situazione Io richieda.
Eventuali deroghe a tale disposizione saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8
Riconferma della qualità di membro
La qualità di membro è soggetta a riconferma annuale, previa presentazione da parte del Club e approvazione da parte del Consiglio
Direttivo del resoconto delle attività svolte e del programma di attività future, secondo modalità e scadenze fissate dal Consiglio Direttivo
stesso, ferme restando le condizioni previste dall’art.7.
Articolo 9
Perdita della qualità di membro
La qualità di membro si perde nei seguenti casi:
i. scioglimento del club, deliberato dai soci medesimi; 2. mancata riconferma della qualità di membro, di cui all’art.8;
3. radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo che il Club sia stato invitato, entro un termine stabilito, a presentare sue
controdeduzioni.
Motivi di radiazione sono i seguenti:
• mancato pagamento della quota associativa,
• irregolarità nella gestione finanziaria del club,
• comprovato abuso nell’utilizzazione della sigla UNESCO e di ogni segno ufficiale ad essa collegato;
• violazione dei principi contenuti nell’atto costitutivo dell’UNESCO. delle finalità stabilite dal presente statuto.
TITOLO III
Articolo 10
Organi della Federazione e loro poteri
Sono organi della Federazione:
1. l’Assemblea Generale dei Soci.
2. il Presidente.
3. il Consiglio Direttivo,
4. il Segretario Generale,
5. il Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 11
L’Assemblea Generale dei Soci
L’Assemblea Generale dei Soci è costituita da membri effettivi, di cui al titolo II. I membri associati, onorari, benemeriti, e i corrispondenti
stranieri possono partecipare all’assemblea generale, senza diritto ai voto.
L’assemblea generale è convocata in sessione ordinaria almeno una volta ogni anno, a cura del Consiglio Direttivo.
L’assemblea può essere convocata in sessione straordinaria su richiesta di un terzo dei membri effettivi.
L’assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, in
seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo degli aventi diritto.
E’ prevista la possibilità di farsi rappresentare all’assemblea per delega; una stessa persona non può cumulare più di tre deleghe.
L’assemblea discute e approva il rapporto annuale presentato dal Consiglio Direttivo in merito al funzionamento e all’attività della
Federazione, a maggioranza dei presenti e votanti.
Essa indica inoltre le linee programmatiche generali delle attività della Federazione per l’anno seguente.
L’assemblea elegge fra tutti i suoi membri il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i Sindaci revisori.
Articolo 12
Il Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea generale.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Federazione, convoca il Consiglio Direttivo.
Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente. dal Segretario Generale della Federazione, dal Presidente e dal Segretario Generale
della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, da un rappresentante nominato dal Ministero degli Affari Esteri, da un rappresentante
nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione. da un rappresentante nominato dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, e
da un numero di Consiglieri eletti dall’assemblea non inferiore a 4.
Per garantire una rappresentanza in seno al Consiglio Direttivo di più aree territoriali, i membri del Consiglio dovranno preferibilmente
appartenere a Club di zone territoriali diverse.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in sessione ordinaria, almeno una volta l’anno. Esso può essere convocato in sessione
straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera sulle attività della Federazione, in conformità delle raccomandazioni dell’Assemblea, approva il bilancio
presentato dai Sindaci revisori, delibera sull’ammissione dei Membri, sulla loro riconferma e sulla decadenza dalla qualità di soci.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e può essere rieletto.
Articolo 14
Il Segretario generale
Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo tra i consiglieri eletti dall’Assemblea Generale. Cura l’attuazione delle delibere
dell’Assemblea e delle decisioni del Consiglio Direttivo: rappresenta la Federazione in assenza del Presidente.
Il Segretario dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Articolo 15
I Sindaci revisori
I Sindaci revisori, in numero di tre effettivi e due supplenti sono eletti dall’assemblea generale, a cui riferiscono ogni qualvolta questa ne
faccia richiesta, e almeno una volta l’anno in sede di bilancio consuntivo.
TITOLO IV
Articolo 16
Risorse finanziarie
Costituiscono le risorse finanziarie della Federazione:
1. Quote associative dei club,
2. Somme eventualmente versate da soci benemeriti e donazioni di privati e associazioni;
3. Contributi, fissi o saltuari, corrisposti da Enti Governativi. Enti Pubblici. Enti locali;
4. Contributi di Enti e Organismi internazionali;
5. Altre risorse, la cui provenienza sia conforme allo spirito del presente statuto e ai fini della Federazione.
Articolo 17
Modifiche dello Statuto
Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea generale, su proposta del Consiglio direttivo, e di un quarto dei membri
dell’assemblea stessa. La proposta di modifica va presentata almeno tre mesi prima dello svolgimento dell’assemblea e si intende
approvata quando riscuota voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti e votanti.
Articolo 18
Scioglimento della Federazione
Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall’Assemblea, riunita in sessione straordinaria, a maggioranza di due terzi dei presenti e
votanti.
L’atto di scioglimento dovrà regolare l’utilizzo delle risorse finanziarie e la destinazione degli eventuali beni.
Articolo 19
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
 
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